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Legge
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del
1.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli
2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale
nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e
gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di
favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al
presente articolo.
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come
finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della
quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto
sociale;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di
fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,
in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
f) le norme
sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla
particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente
disposizione;
g) i criteri per
l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e
obblighi;
h) l’obbligo di
redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità
di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di
scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali
degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute
per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di
cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse
economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle
erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati
alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori
devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione
medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Registri nazionale,
regionali e provinciali
1. Presso
2. Per associazioni di promozione sociale a
carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno
cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione
nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei
circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla
iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui
all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui
all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono
attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o
provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e
provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il
termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti
altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il
trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso,
entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell’associazionismo
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i
suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto
volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono
essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio
è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire
450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le
modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da
parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al
funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti
competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di
studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un
rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato
di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull’associazionismo;
d) sostegno delle
iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle
attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di
banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un
bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte
alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di
valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di
progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare
fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi
di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione
sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con
cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla
quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di
utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per
il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
1. È istituito, presso
2. Per il funzionamento del Fondo è
autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni
per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la
spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere
dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si
provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000
e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua
attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’articolo 12 della legge
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una
volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la
solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 2000.
del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è
composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge
n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati
dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati
dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936
del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per
il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Prestazioni degli associati
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
1. Per poter espletare le attività
istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo
30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di
cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale.
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni
per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere
dal 2002.
1. In deroga alla disposizione di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni
per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
a) all’articolo
13-bis:
1) al
comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo
della lettera i-bis)»;
2) al
comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di
società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)»;
b) all’articolo
65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini
della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies)
è aggiunta la seguente:
«c-octies) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o
al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge»;
c) all’articolo
110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo
113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo
114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni
per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
1. Gli enti locali possono deliberare
riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale,
qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto
legislativo
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione
sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni
hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi
dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati,
nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)
del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
1. Ai sensi dell’articolo 3 della
legge
2. All’articolo 6, primo comma, della legge
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale
è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in
giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione
di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall’associazione;
c) a ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi
lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla
lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai
sensi dell’articolo 9 della legge
1. Il Governo, d’intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo
sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, nonchè, in collaborazione con
e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e
favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle
spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con
lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la
responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i
relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le
proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali
possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni
mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge
2. Alle associazioni di promozione sociale, in
occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può
concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della
legge
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate
ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e
pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con
l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge
2. All’articolo 1, comma 1, della legge
«b-bis) ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge
4. La sede delle associazioni di promozione sociale
ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili
con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di
costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle
norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione
sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati,
in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.