A P P U N T O

 

La normativa vigente prevede, per le associazioni o comitati, ricadenti perlopiù in quelle di cui al libro I titolo II, capo III, del c.c.[1], numerose agevolazioni sia per quanto concerne l’istituzione, la tenuta e la conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne l’assoggettamento alle imposte ai fini dell’IVA e delle Imposte sui redditi del ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di occasionalità e di marginalità. Tali agevolazioni in materia di Imposte sui redditi sono da ricondurre al comma 3, lett. A dell’art. 143 del TUIR (esclusione dal reddito imponibile) e dal comma 1 lettera hh)[2]dell’art. 2 del DPR 696 del 21/12/1996 (semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi) nonché alle disposizioni dettate dall’ art. 8,comma 2, della legge sul volontariato nr. 266/1991 all’art. 8, comma 2. In ultimo la legge 27/12/2006, nr. 296  (finanziaria 2007)  al comma 185 ha introdotto, che le associazioni che operano o partecipano a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR 600/1973.

Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle medesime associazioni ai fini delle imposte sui redditi hanno carattere di liberalità.

 

Tutte le attività che non rispettano i requisiti sopra evidenziati sono assoggettate all’IVA e quindi alla certificazione dei corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti ed alle norme in materia previdenziale ed assistenziale per l’assunzione  del personale impiegato nell’attività, ecc..

 

L’organizzazione dei suddetti eventi socio/culturali, inoltre, sono subordinate all’ autorizzazione amministrativa che va richiesta al Comune il quale la rilascia, previo  il parere dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed al possesso dei requisiti sanitari del personale preposto alla somministrazione dei pasti o delle bevande.

 

La presenza di gruppi musicali o di strumenti preposti alla riproduzione di musica è soggetta al pagamento dei diritti dovuti alla S.I.A.E. ed all’assolvimento, dove  dovuti, al pagamento dei contributi ENPALS[3].

 

Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi quali quelle commerciali ambulanti non godono di alcuna agevolazione.

 



[1] Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.

[2] Articolo 9/bis della legge n. 66 del 06/02/1992 che richiama la legge 16/12/1991, n. 398 (che nello specifico tratta di associazioni sportive dilettantistiche). Circolare n.97/E del 04/04/1997 del Ministero delle Finanze – inerente le operazioni escluse dall’obbligo della certificazione fiscale.

[3] Leggasi anche il comma 188 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per i casi di esclusione.