A P P U N T O
La normativa vigente prevede, per le associazioni o
comitati, ricadenti perlopiù in quelle di cui al libro I titolo II, capo III, del c.c.[1],
numerose agevolazioni sia per quanto concerne l’istituzione, la tenuta e la
conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne
l’assoggettamento alle imposte ai fini dell’IVA e delle Imposte sui redditi del
ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di
occasionalità e di marginalità. Tali agevolazioni in materia di Imposte sui
redditi sono da ricondurre al comma 3,
lett. A dell’art. 143 del TUIR (esclusione dal reddito imponibile) e dal comma 1 lettera hh)[2]dell’art.
2 del DPR 696 del
Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore
delle medesime associazioni ai fini delle imposte sui redditi hanno carattere
di liberalità.
Tutte le attività che non rispettano i requisiti sopra
evidenziati sono assoggettate all’IVA e quindi alla certificazione dei
corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti ed alle norme in
materia previdenziale ed assistenziale per l’assunzione del personale impiegato nell’attività, ecc..
L’organizzazione dei suddetti eventi socio/culturali,
inoltre, sono subordinate all’ autorizzazione amministrativa che va richiesta
al Comune il quale la rilascia, previo il
parere dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed al possesso dei
requisiti sanitari del personale preposto alla somministrazione dei pasti o
delle bevande.
La presenza di gruppi musicali o di strumenti preposti alla
riproduzione di musica è soggetta al pagamento dei diritti dovuti alla S.I.A.E.
ed all’assolvimento, dove dovuti, al
pagamento dei contributi ENPALS[3].
Le attività che si
sviluppano a margine dei suddetti eventi quali quelle commerciali ambulanti non
godono di alcuna agevolazione.
[1] Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.
[2] Articolo 9/bis della legge n. 66 del
[3] Leggasi anche il comma 188 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per i casi di esclusione.